Contratto di rioccupazione: esonero contributivo per nuove assunzioni

 

L’articolo 41 del decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), ha istituito il contratto di rioccupazione.

Questa nuova tipologia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ha l’obiettivo di incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica e attribuisce al datore di lavoro il diritto a beneficiare dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali dovuti.

Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che abbiano effettuato nuove assunzioni mediante il contratto di rioccupazione nel periodo tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.

L’esonero contributivo viene accordato per un periodo massimo di sei mesi e per un importo massimo di 6.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.