Jan 30th, 2020
Dal 1° gennaio 2020 oneri detraibili parametrati al reddito
Salvo alcune eccezioni, la rimodulazione introdotta dalla L. 160/2019 interessa le detrazioni previste dall'art.15 del TUIR
Dal 1° gennaio 2020, le detrazioni previste dall'art.15 del TUIR sono parametrate al reddito complessivo.
I nuovi commi da 3-bis a 3-quarter dello stesso art.15, introdotti dal comma 629 dell'art.1 della L. n.n 160/2019 (legge di bilancio 2020), infattim stabiliscono che l'agevolazione spetta:
- per l'intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito compessivo non ecceda 120.000 euro;
- per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000 euro.
Se il reddito complessivo supera i 240.000 euro le detrazioni non spettano.
Sono specificatamente esclusi dalla parametrazione:
- gli oneri di cui al comma 1 lett. a) e b) e comma 1-ter dell'art.15 del TUIR (interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale e interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell'abitazione principale);
- le spese sanitarie di cui al comma 2 lett, c) dell'art.15 del TUIR.
Rientrano, quindi tra gli oneri parametrati al reddito complessivo quelli previsti dall'art.15 del TUIR (non specificatamente esclusi) che consentono di fruire della detrazione IRPEF nella misura del 19% (che sono la maggior parte), del 26% o della detrazione principale forfettaria.
Essi sono:
- i compensi corrisposti a mediatori immobiliari in relazione all'acquisto dell'abitazione principale (comma 1 lett. b-bis);
- le spese veterinarie (comma 1 lett. c-bis);
- le spese per l'istruzione universitaria e di frequenza scolastica (lett. e ed e-bis dell'art.15 comma 1);
- le spese sostenute in favore dei soggetti con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) (art.15 comme 1 lett e-ter) del TUIR);
- i premi assicurativi aventi come oggetti il rischio di eventi calamitosi relativamente a unità immobiliari a uso abitativo (comma 1 lett. f-bis);
- gli oneri relativi ai beni soggetti a regime vicolistico (comma 1 lett. g);
- le erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore culturale e artistico (comma 1 lett. h);
- il valore normale dei beni ceduti gratuitamente a enti che operano nel settore culturale e artistico (comma 1 lett. h-bis);
- le erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore dello spettacolo (comma 1 lett. i);
- le erogazioni liberali a favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche (comma 1 lett. i-ter);
- le spese per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni (comma 1 lett. i-quinquies);
- le spese per i canoni di locazione degli studenti universitari "fuori sede" (comma 1 lett. i-sexis);
- i canoni, gli interessi ed il prezzo di riscatto della prima casa acquistata con un contratto di leasing (comma 1 lett. i-sexis.1 e i-sexis.2 dell'art.15 comma 1 del TUIR);
- le spese per gli addetti all'assistenza (c.d. "badanti") delle persone non autosufficienti (comma 1 lett. i-septies);
- le erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado (comma 1 lett. i-octies);
- le erogazioni liberali al Fondo di ammortamento dei titoli di Stato (comma 1 lett. i-novies);
- le spese per l'abbonamento ai servizi di trasporto pubblico (comma 1 lett. i-decies);
- le erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e di soggetti che svolgono attività umanitarie (art.15 comma 1.1. del TUIR con aliquota del 26%)
- le spese per il mantenimento del cane guida dei non vedenti (art.15 comma 1-quater del TUIR con detrazione forfetaria di 1.000 euro).
Si precisa che, a questi fini, il reddito complessivo (determinato ai sensi dell'art.8 del TUIR) è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'art.10 comma 3-bis del TUIR. Per determinare il reddito complessivo, invece, si deve tenere conto del reddito assoggettato al regime forfetario per gli autonomi ex L.190/2014 (art.1. comma 75 della L.190/2014) e dei redditi dei fabbricati assoggettati alla "cedolare secca sulle locazioni" (ai sensi dell'art3 comma 7 del DLgs. 23/2011).